Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and repetitive arguments against the aggravated method of crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Aquino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Aquino argued that the Court of Appeal of Catanzaro erred in applying the aggravated method of crime, but his arguments were deemed manifestly unfounded and repetitive. The court rejected the appeal because the lower court had already rationally evaluated and dismissed the specific facts supporting the claim of mafia method.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, specific, and repetitive, particularly when the appellate court has already rationally evaluated the facts and rejected the claim regarding the aggravated method of crime.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUINO DOMENICO nato a POLISTENA il 02/08/1952 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 13759/2023 Rilevato che l'imputato Domenico Aquino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catanzaro ed ha rideterminato la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione per il delitto di minaccia aggravata; Letta la memoria dell'Avv.
Girolamo Albanese, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del metodo mafioso - è manifestamente infondato, aspecifico e reiterativo in quanto oppone la propria ricostruzione dei fatti alle ineccepibili riflessioni della Corte di Appello di Catanzaro, che ha compiutamente e razionalmente vagliato e disatteso i motivi di appello, affermando la sussistenza del metodo mafioso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.