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Ordinanza — n. 41261/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for attempted aggravated theft due to discretionary sentencing power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41261/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mohammed Salisu Ibrahim Junior against the reduced sentence for attempted aggravated theft inadmissible. The appellant argued for excessive punishment and the applicability of a private prosecution procedure, but the court found these claims unfounded. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the private prosecution requirement was already met by the presence of the complaint in the case files.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; Art. 624, 625 n. 2 cod. pen.: The court's discretion in sentencing, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is not subject to cassation review unless arbitrary, and the existence of a private prosecution is established if the complaint is present in the case files.

Parole chiave

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sentencing discretion attempted aggravated theft private prosecution reduced sentence Cassation inadmissibility attenuazione della pena censura costituzionale censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente deduce la sopravvenuta procedibilità a querela del delitto di cui agli art. 624 e 625 n.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMED SALISU IBRAHIM JUNIOR ( CUI 05ZFOQQ) nato a TORINO il 05/05/1995 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 13548/2023 Rilevato che l'imputato Mohammed Salisu Ibrahim Junior ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino ed ha ridotto la pena (a mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro ventisette di multa) inflitta per il delitto di tentato furto aggravato;

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio alla luce del mancato richiamo espresso alla riduzione di cui all'art.56 cod. pen.- è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente deduce la sopravvenuta procedibilità a querela del delitto di cui agli art. 624 e 625 n. 2 cod. pen.- è manifestamente infondato poiché la querela è presente agli atti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.