Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and procedural bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Guerino Staltari inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court found the first ground of appeal unproven as it merely repeated arguments already rejected at the appellate level without substantive critique. The remaining grounds were rejected because the appellant lacked interest in the outcome given his prior habitual offenses, and the procedural bar of the appeal itself prevented reliance on new laws regarding the requirement of a formal complaint.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks interest in the outcome due to the existence of a prior judgment or habitual recidivism, and if the procedural act of appeal itself creates a substantive judgment that precludes reliance on subsequent procedural changes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STALTARI GUERINO nato a ALESSANDRIA il 23/01/1969 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 13539/2023 Rilevato che l'imputato Guerino Staltari ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria di condanna per il delitto di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'assenza di elementi probatori e vizio di motivazione - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha diffusamente e logicamente ragionato circa le ragioni per cui all'imputato vanno addebitate la sottrazione di energia e la manomissione del contatore;
Rilevato che il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo aggiunto di ricorso - con cui il ricorrente lamenta rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.- sono inammissibili perché, se è vero che la sentenza impugnata non motiva sul punto e se è vero che vi era motivo di appello, quest'ultimo era tuttavia manifestamente infondato poiché l'imputato registra più precedenti della stessa indole, donde vi sarebbe l'abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; ne consegue che il ricorrente non ha interesse al ricorso in quanto, in caso di annullamento della sentenza impugnata, non potrebbe comunque ottenere il risultato sperato (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281;
Sez. 2, Sentenza n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745); né la prospettiva può mutare riguardando la riforma ex d.lgs 150 del 2022, che non ha inciso sulla condizione ostativa dell'abitualità; Rilevato che il primo motivo aggiunto — con cui si invoca l'improcedibilità per mancanza di querela alla luce del d.lgs 150 del 2022 — è inammissibile in quanto l'inammissibilità degli altri motivi (per le ragioni già indicate) rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1