Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and factually unsupported legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Zori Gheorghe Valentin inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a reduced sentence for attempted aggravated theft, arguing violations of specific criminal code articles regarding sentencing and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were either too generic to warrant re-examination or factually unfounded given the lower court's detailed reasoning on the damage caused and restoration efforts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal must be specific and grounded in new facts or legal errors; generic arguments repeating previous findings or unsupported factual claims render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORI GHEORGHE VALENTIN nato il 07/02/1966 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 13529/2023 Rilevato che l'imputato Zori Gheorghe Valentin ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ivrea ed ha ridotto la pena (a mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro cinquanta di multa) inflitta per il delitto di tentato furto aggravato;
Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen.- è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, senza che il ricorrente si sia avveduto che la Corte di appello ha ampiamente motivato sulle modalità del fatto, quale elemento ostativo alla sua invocata tenuità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.- è indeducibile perché manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di appello ha giustificato, con motivazione incensurabile perché logicamente articolata e giuridicamente corretta, il diniego dell'attenuante sulla scorta del danno subito dalle confezioni e del lavoro necessario per ripristinare lo status quo ante, osservazioni cui il ricorrente contrappone mere osservazioni in fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.