Criminal appeal dismissed for generic grounds violating specific argumentation requirements under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific argumentation regarding the conviction for aggravated theft. The appellant raised generic objections concerning the denial of mitigating circumstances and chronic drug intoxication, which the appellate court had already thoroughly addressed. Consequently, the court ruled that these arguments merely repeated previously rejected reasons without new specific grounds, rendering the appeal non-compliant with procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 95 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat reasons already discussed and rejected by the court below, lacking a specific correlation between the decision and the new arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYACHE AYOUB nato a TORREMAGGIORE il 20/02/1993 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 13412/2023 Rilevato che l'imputato Ayache Ayoub ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona di condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'art. 95 cod. pen.- ed il secondo motivo del ricorso- con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.- sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Considerato, invero, che la Corte di appello ha sviluppato argomentazioni puntuali sia per escludere che il soggetto versasse in una condizione di cronica intossicazione da stupefacenti (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), sia per negare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4), cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, sia per confermare il trattamento sanzionatorio (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) temi ai quali il ricorrente contrappone mere considerazioni teoriche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023