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Ordinanza — n. 41256/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41256/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICILLO PIERO nato a CAPRIGLIA IRPINA il 05/09/1945 avverso la sentenza del 31/01/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Picillo Piero ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di minaccia e lo ha condannato alla pena di 600,00 euro di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando un travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice del merito, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre una valutazione delle risultanze processuali diversa rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, nella specie, traendo prova logica dalla certa riconducibilità della matrice dell'episodio del 25 aprile 2015 alla condotta dell'imputato - titolare dell'utenza telefonica di provenienza delle minacce - il giudice di pace ha ritenuto, non implausibilmente, che le analoghe modalità delle altre vicende, della medesima natura, ravvicinate nel tempo, siano sufficienti ad attribuire al ricorrente la relativa responsabilità; che, di conseguenza, non può essere richiesta alla Corte di Cassazione una rivisitazione della ricostruzione probatoria così effettuata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICILLO PIERO nato a CAPRIGLIA IRPINA il 05/09/1945 avverso la sentenza del 31/01/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Picillo Piero ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di minaccia e lo ha condannato alla pena di 600,00 euro di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando un travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice del merito, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre una valutazione delle risultanze processuali diversa rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, nella specie, traendo prova logica dalla certa riconducibilità della matrice dell'episodio del 25 aprile 2015 alla condotta dell'imputato - titolare dell'utenza telefonica di provenienza delle minacce - il giudice di pace ha ritenuto, non implausibilmente, che le analoghe modalità delle altre vicende, della medesima natura, ravvicinate nel tempo, siano sufficienti ad attribuire al ricorrente la relativa responsabilità; che, di conseguenza, non può essere richiesta alla Corte di Cassazione una rivisitazione della ricostruzione probatoria così effettuata;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale risarcimento per atto illecito ingiuria azione legale a scopo intimidatorio oltraggio alla corte pena pecuniaria non riscuotibile
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICILLO PIERO nato a CAPRIGLIA IRPINA il 05/09/1945 avverso la sentenza del 31/01/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Picillo Piero ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di minaccia e lo ha condannato alla pena di 600,00 euro di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando un travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice del merito, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre una valutazione delle risultanze processuali diversa rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, nella specie, traendo prova logica dalla certa riconducibilità della matrice dell'episodio del 25 aprile 2015 alla condotta dell'imputato - titolare dell'utenza telefonica di provenienza delle minacce - il giudice di pace ha ritenuto, non implausibilmente, che le analoghe modalità delle altre vicende, della medesima natura, ravvicinate nel tempo, siano sufficienti ad attribuire al ricorrente la relativa responsabilità; che, di conseguenza, non può essere richiesta alla Corte di Cassazione una rivisitazione della ricostruzione probatoria così effettuata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme