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Ordinanza — n. 41254/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because appeals against peace court verdicts cannot challenge motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 582 of the Penal Code, arguing defects in the court's reasoning and failure to apply Article 131-bis. The Court ruled that appeals against peace court judgments cannot be filed for violations of motivation, rendering all grievances procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274/2000, art. 39-bis: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes cannot be lodged for defects in motivation, as such remedies are excluded by law.

Parole chiave

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peace court crimes defect of motivation inadmissible appeal second instance judgment procedural bar motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000
art. 582 cod. pen
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Matera ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
in danno della parte civile; Considerato che i tre motivi di ricorso lamentano la completezza e la congruità della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della responsabilità penale dell'imputato, di omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALOIA SAVERIO nato a PISTICCI il 21/10/1984 avverso la sentenza del 11/10/2022 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; 25,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Matera ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. in danno della parte civile; Considerato che i tre motivi di ricorso lamentano la completezza e la congruità della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della responsabilità penale dell'imputato, di omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e di eccessivo trattamento sanzionatorio; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), talché tutti i motivi di ricorso sono inammissibili; Rilevato che la memoria di parte ricorrente, depositata in data 11 agosto 2023, non consente di pervenire a conclusioni differenti sull'esito della valutazione dei motivi di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d