Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific factual references to the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was entirely generic and devoid of any reference to the facts or legal evaluation in the appealed judgment. The appellant, Cosma Palma, challenged the second-instance confirmation of aggravated threats without linking his arguments to the specific reasoning of the Court of Appeal of Naples. The court rejected the appeal based on the established principle that cassation grounds must directly confront the arguments underlying the contested decision, citing a prior precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 364, n. 1 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to reference the facts, evaluation, or specific legal norms violated in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA COSMA nato a SALERNO il 29/09/1975 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; A
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di minaccia aggravata; Considerato che l'unico motivo di ricorso è assolutamente generico, privo di qualsivoglia riferimento ai fatti esaminati nei gradi di merito, alla loro valutazione e alle norme che sarebbero state violate; Ritenuta quindi l'inammissibilità del ricorso proposto, vieppiù alla luce del principio per il quale i motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i