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Ordinanza — n. 41250/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and lack new evidence regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the evaluation of evidence and the lack of particularity of the offense were deemed merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the court found no new facts or logical flaws in the lower court's reasoning to warrant a review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, 365 c.p.p.; Appeals based on repetitive arguments or lack of new evidence are inadmissible when the lower court's reasoning remains sound and unchallengeable.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetitive arguments lack of new evidence appellate review limits court costs and fines inviolabilità del domicilio soggiorno ininterrotto criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che, con il secondo motivo di ricorso, il D'ALESSANDRO lamenta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO DOMENICO nato a PRATOLA PELIGNA il 13/03/1964 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; (32

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 612 e 614 cod. pen.; Considerato che, mediante il primo motivo proposto, l'imputato ripropone le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte civile è stata riscontrata dalle prove dichiarative acquisite e corroborata dal movente dell'azione delittuosa, ossia dall'avvenuta espulsione della moglie del ricorrente da un Consorzio (pag. 3-4);

Rilevato che, con il secondo motivo di ricorso, il D'ALESSANDRO lamenta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., reiterando, anche sotto tale aspetto, una censura già formulata con l'atto d'appello e disattesa, con motivazione congrua, dalla Corte d'appello, osservando che a ciò ostava l'impossibilità di reputare i fatti di particolare tenuità per la reiterazione delle condotte a distanza di un mese e per la pervicacia dell'imputato nel rimanere nell'abitazione della parte civile nonostante questa lo avesse ripetutamente invitato ad andarsene (pag. 4);

Ritenuto che la memoria dell'imputato del 25 luglio 2023 non ha consentito di pervenire ad una differente valutazione dei motivi di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co