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Ordinanza — n. 41248/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as rehearsed arguments lack new grounds for criminal conviction review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant reiterated arguments regarding the evaluation of evidence concerning a forged will, which the lower court had already rejected. The court found these complaints to be mere reproductions of previously dismissed grievances without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must present new grounds; mere repetition of arguments already rejected by the court of appeal renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility rehearsed arguments doctrine forged will evidence penal liability commission Supreme Court review controllo della commisurazione della pena attendibilità dei testimoni asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABETE GIUSEPPE nato a SANT'ANASTASIA il 09/11/1953 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen.; Considerato che, mediante il motivo., proposto l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per i reati ascritti, ossia doglianze in fatto meramente riproduttive di quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato che la stessa ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente corroborava la sua colpevolezza dato che il testamento apocrifo gli sarebbe stato consegnato dal testatore in data 31 dicembre 2016 presso l'abitazione di una delle parti civili, la quale senz'altro non aveva interesse a tale falsificazione (poiché in mancanza del testamento sarebbe stata tra gli eredi) e che in ogni caso il fatto che la stessa non era stata operata direttamente dall'ABETE non escludeva che questi, quale unico interessato, avesse "commissionato" la falsificazione a soggetti terzi (pag. 3-4);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci