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Ordinanza — n. 41247/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive and inadmissible due to lack of new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41247/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant reiterated arguments regarding the correct evaluation of evidence concerning his criminal liability for a hotel registration offense, which were already rejected at the appellate level. The court found these complaints to be merely repetitive without providing new or logical reasoning, rendering them unchallengeable at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 493-ter cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals that merely repeat arguments already rejected by the lower court without presenting new grounds or logical reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection hotel registration offense Cassation procedural review procedural costs award audizione o interrogatorio violazioni delle norme procedurali testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 493-ter cod. pen.
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 493-ter cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 493-ter cod. pen
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 493-ter cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDELLO GIOVANNI nato a MARSALA il 05/10/1963 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; v

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Considerato che mediante il motivo proposto l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato che il ricorrente era stato regolarmente registrato, al momento del suo ingresso in hotel con i propri documenti, non contraffatti (pag. 4, primo capoverso); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i