Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal conviction for theft, citing repetitive factual arguments and solid circumstantial evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant reiterated arguments regarding the court's evaluation of evidence concerning the father's use of a supply, which were already rejected at the appellate level. The court upheld the conviction based on a solid array of circumstantial evidence and signed statements from the appellant's son.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected at the appellate level without presenting new grounds or logical flaws in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMARINA MARCELLO nato a LATIANO il 24/09/1966 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che mediante entrambi i motivi proposti l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale, la quale ha confermato la decisione di primo grado in forza di un solido apparato indiziario, corredato finanche dalle dichiarazioni sottoscritte del figlio dello stesso LAMARINA, sulla circostanza che era il padre ad utilizzare la fornitura (pag. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il