Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41244/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming false declaration misclassification, ruling facts fit perjury under Art. 495.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41244/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano Spinelli inadmissible, upholding the lower court's conviction for perjury under Article 495 of the Penal Code. Spinelli argued the facts should constitute the crime of false declaration under Article 496 because he lacked documents to present to a public official. The court rejected this distinction, noting that the specific requirement of an official act or declaration for Article 495 was met, whereas Article 496 applies to declarations unrelated to such acts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 495, 496 cod. pen.: The crime of false declaration under Article 495 requires the statement to be made to a public official regarding an official act or a declaration destined to be reproduced in one, distinguishing it from Article 496 which covers declarations unrelated to the formation of such acts.

Parole chiave

Generato dall'IA
false declaration perjury Article 495 Penal Code Article 496 Penal Code public official act inadmissible appeal criminal conviction Corte di Cassazione alibi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 495 cod. pen.
Art. 496 cod. pen.
art. 495 cod.pen
art. 496 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 2307 del 26/01/1984, Rv. 163125
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GAETANO nato a CITTA SANT'ANGELO il 04/02/1971 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; cQ

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod.pen.; Considerato che mediante entrambi i motivi proposti l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato che avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie ex art. 496 cod.pen.; Ritenuti tali motivi manifestamente infondati poiché il ricorrente ha declinato false generalità senza disporre di documenti ad un pubblico ufficiale in vista della predisposizione di un atto pubblico;

Ribadito, infatti, che la differenza tra le ipotesi di reato previste, rispettivamente, dagli artt. 495 e 496 cod. pen., è data dal fatto che, mentre nella prima le false dichiarazioni debbono essere rese al pubblico ufficiale in un atto pubblico o in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, nella seconda le false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale non hanno alcuna attinenza, diretta o indiretta, con la formazione dell'atto pubblico (Sez. 5, n. 2307 del 26/01/1984, Rv. 163125 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec