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Ordinanza — n. 41242/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic grounds regarding prescription without specific non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41242/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's decision on prescription by alleging contradictions in victim statements and insufficient reasoning, rather than requesting a specific acquittal. The court rejected this because criminal law precedent forbids generic appeals against prescription rulings without explicitly invoking the specific statutory grounds for non-punishment required by the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 1 e 2, cod. proc. pen.; The appeal against a judgment declaring prescription is inadmissible if based on generic grounds rather than specifically invoking the statutory causes of non-punishment.

Parole chiave

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criminal prescription appeal inadmissible generic grounds non-punishment cause Code of Criminal Procedure acquittal vs prescription remissione della pena condono delle spese procedurali abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Rv. 283131 - 01
(Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Rv. 283131 - 01);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAADARNI ABDELLAH nato il 19/06/1969 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione dei reati ascritti; Considerato che mediante i due motivi di ricorso viene contestata tale statuizione in luogo di una pronuncia assolutoria poiché vi sarebbero contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa e carenze motivazionali nella pronuncia impugnata; Rilevato che, con successiva memoria, il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ricordato che, secondo un principio costante nella giurisprudenza di legittimità è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Rv. 283131 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec