Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual references to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals inadmissible because the sole ground raised was entirely generic and devoid of any reference to the facts or legal reasoning of the appealed judgment. The appellants, Pugliese Antonio and Filoramo Emanuele, challenged the second-instance conviction for aggravated theft but failed to articulate specific arguments connecting their claims to the lower court's decision. The court ruled that cassation grounds must directly confront the reasoning underlying the contested pronouncement, citing established precedent, and thus dismissed the appeals while ordering the appellants to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Cassation grounds must specifically reference the facts and reasoning of the contested judgment, and generic appeals lacking such connection are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PUGLIESE ANTONIO nato a CROTONE il 28/01/1984 FILORAMO EMANUELE nato a CROTONE il 26/01/1974 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna dei ricorrenti per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo dei ricorsi è assolutamente generico, privo di qualsivoglia riferimento ai fatti esaminati nei gradi di merito, alla loro valutazione e alle norme che sarebbero state violate; Ritenuta quindi l'inammissibilità dei ricorsi proposti, vieppiù alla luce del principio per il quale i motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il