Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific references to facts or violated norms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was absolutely generic and lacked any reference to the facts examined or the norms allegedly violated. The appellant, Francesco Giungato, challenged the second-instance conviction for aggravated theft but failed to provide specific arguments connecting the appeal to the lower court's reasoning. Consequently, the court applied the principle that cassation grounds must confront the underlying arguments of the impugned decision, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and lack any reference to the facts examined or the norms violated, failing to confront the arguments underlying the impugned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNGATO FRANCESCO nato a CROTONE il 25/04/1973 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso è assolutamente generico, privo di qualsivoglia riferimento ai fatti esaminati nei gradi di merito, alla loro valutazione e alle norme che sarebbero state violate; Ritenuta quindi l'inammissibilità del ricorso proposto, vieppiù alla luce del principio per il quale i motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il