Ordinanza — n. 41238/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA MARCO ALFREDO nato il 18/01/1984 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso censura omessa motivazione della decisione impugnata sulla deduzione, formulata con l'atto d'appello, in ordine alla carente motivazione nella decisione di primo grado sull'applicazione della contestata recidiva; Considerato che detto motivo non si confronta con la motivazione a tal fine resa dalla decisione della Corte territoriale, che ha puntualmente disatteso tale motivo di gravame evidenziando le ragioni giustificative dell'applicazione della recidiva contestata (pag. 2), dacché deriva l'inammissibilità della censura perché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41238/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA MARCO ALFREDO nato il 18/01/1984 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso censura omessa motivazione della decisione impugnata sulla deduzione, formulata con l'atto d'appello, in ordine alla carente motivazione nella decisione di primo grado sull'applicazione della contestata recidiva; Considerato che detto motivo non si confronta con la motivazione a tal fine resa dalla decisione della Corte territoriale, che ha puntualmente disatteso tale motivo di gravame evidenziando le ragioni giustificative dell'applicazione della recidiva contestata (pag. 2), dacché deriva l'inammissibilità della censura perché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso