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Ordinanza — n. 41236/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction due to insufficient grounds for inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41236/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Alberto D'Angelo inadmissible regarding his conviction for theft in a residence. The appellant argued that the lower court failed to prove his criminal responsibility due to an irregular recognition by the victim and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the territorial court had provided sufficient motivation and examined relevant evidence including a police officer witness.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be admissible; if the grounds are reiterative of prior rejected arguments or manifestly unfounded, the appeal is inadmissible without substantive review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reiterative grounds rejection theft in residence conviction generic mitigating circumstances sufficient motivation requirement asserzione difendibile motivi di cassazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO ALBERTO nato a GIULIANOVA il 15/11/1959 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; A

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di furto in abitazione; Considerato che l'imputato, mediante il primo motivo di ricorso, contesta il raggiungimento nei gradi di merito della prova della sua responsabilità penale per i fatti ascritti in quanto fondato su un irrituale riconoscimento compiuto dalla persona offesa e ritenuta tale doglianza, reiterativa di quella già svolta contro la sentenza di primo grado, inammissibile a fronte della congrua motivazione sul punto della Corte territoriale che ha puntualmente individuato le modalità del riconoscimento operato dalla persona offesa alla presenza, peraltro, anche del teste di polizia giudiziaria esaminato nel corso del dibattimento (pag. 2-3);

Considerato che il ricorrente, con il secondo motivo, contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta tale doglianza manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), individuati nei numerosi precedenti specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de