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Ordinanza — n. 41234/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated assault, citing inadmissibility and lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41234/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the conviction for aggravated assault, arguing the victim's testimony lacked credibility and that generic mitigating circumstances were wrongly denied. The court rejected these claims as repetitive of lower court findings and infondate because the appellant failed to provide specific positive elements to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be new and specific; repetitive complaints are inadmissible, and generic challenges to mitigating circumstances require the appellant to identify specific overlooked positive elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive complaint doctrine mitigating circumstances denial aggravated assault conviction costs allocation criminal law testimonianze contraddittorie attendibilità dei testimoni mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 541 cod. proc. pen.
Art. 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Art. 82 del d.P.R. n. 115/2002
Art. 83 del d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOCO JULIAN TERENCE nato a MILANO il 14/11/1991 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; es

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di lesioni aggravate in danno di Carlotta Saldino, costituitasi parte civile; Considerato che l'imputato, mediante il primo motivo di ricorso, contesta il raggiungimento nei gradi di merito della prova della sua responsabilità penale per i fatti ascritti in quanto fondato sulle dichiarazioni della persona offesa della quale non sarebbe stata vagliata l'attendibilità con il necessario rigore anche alla luce di alcune contraddizioni emerse nel racconto della stessa;

Rilevato che si tratta di doglianza inammissibile perché reiterativa di quella già disattesa, con congrua motivazione, dalla Corte territoriale (pag. 4-5), che ha evidenziato come la versione della persona offesa è stata corroborata anche da altri elementi istruttori quali le deposizioni dei testi presenti e la compatibilità delle lesioni occorse e refertate; Considerato che il ricorrente, con il secondo motivo, contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuta tale doglianza manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), e che dovrebbe essere semmai il ricorrente ad indicare - ciò che non ha fatto neppure con il ricorso per cassazione - gli specifici elementi di segno positivo evidenziati al giudice di merito e da questi non considerati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, inoltre, che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita CARLOTTA SALATINO, che ha depositato diffusa memoria; Considerato che detta parte civile è stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato sicché trova applicazione il principio per il quale, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt, 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto 2 & di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favor