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Ordinanza — n. 41232/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive complaints and insufficient challenge to lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41232/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for aggravated assault and threats. The appellant argued that the victim's testimony lacked sufficient reliability and that the threat charge should have been absorbed into the assault charge. The court rejected these claims as repetitive grievances already dismissed by the appellate court and noted the appellant failed to provide specific reasons why the lower court's reasoning was flawed.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals must be new and specific; repetitive complaints regarding already-dismissed grievances or lack of specific positive arguments for denying mitigating circumstances render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive complaint assault and threats mitigating circumstances procedural exhaustion corresponsabilità della vittima prova insufficiente dell'aggravamento clinico asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HLAYBA ABDELHADI nato il 01/01/1975 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di lesione e di minaccia aggravati; Considerato che l'imputato, mediante il primo motivo di ricorso, contesta il raggiungimento nei gradi di merito della prova della sua responsabilità penale per i fatti ascritti in quanto fondato sulle dichiarazioni della persona offesa della quale non sarebbe stata vagliata l'attendibilità con il necessario rigore anche alla luce di alcune contraddizioni emerse nel racconto della stessa; Rilevato che si tratta di doglianza inammissibile perché reiterativa di quella già disattesa, con congrua motivazione, dalla Corte territoriale (pag. 2-3), che ha evidenziato come la versione della persona offesa è stata corroborata anche da altri elementi istruttori quali le deposizioni dei testi presenti e la compatibilità delle lesioni occorse e refertate;

Considerato che il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta che il reato di minaccia non è stato assorbito in quello di lesioni; Rilevato che anche questo motivo è reiterativo di altro disatteso, con adeguata motivazione, dalla sentenza impugnata (pag. 3, terz'ultimo capoverso) laddove ha posto in rilievo l'autonomia delle due condotte, posto in essere separatamente pur nell'ambito di un unico disegno criminoso; Considerato che con il terzo motivo di ricorso l'imputato lamenta, per un verso, che l'aggravante dell'uso dell'arma è stata riconosciuta anche senza prova della circostanza che la condotta minacciosa sia stata avvenuta con un martello, ciò che in realtà è stato dimostrato in virtù delle prove dichiarative acquisite come argomentato dalla decisione della Corte d'appello in modo non illogico (pag. 3;

Ritenuto che anche l'ulteriore doglianza formulata con il terzo motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), e che dovrebbe essere semmai il ricorrente ad indicare, cosa che non è avvenuta neppure con il ricorso per cassazione, gli specifici elementi di segno positivo evidenziati al giudice di merito e da questi non considerati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

2 A Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am