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Ordinanza — n. 41231/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of facts already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly evaluated evidence regarding his theft conviction, but these arguments merely repeated those already rejected in the appellate judgment. The court ruled that because the appellant's complaints were substantively identical to those previously dismissed and lacked logical merit, they were not subject to review at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates facts and legal arguments already rejected by the court of appeal without presenting new grounds or logical reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of rejected arguments appellate court review flagrante delitto theft court costs and fine censura formulata in modo carente ritardo ingiustificato prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROZA CATALIN nato il 20/04/1990 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che mediante l'unico motivo di ricorso l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto che riproducono nella sostanza quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale che ha congruamente argomentato, rispetto alle stesse, sugli elementi in forza dei quali l'imputato, sorpreso dagli agenti in flagranza, al di fuori di un garage con un'idropulitrice, è stato ritenuto autore del furto della stessa, essendo inverosimile che un elettrodomestico di tale valore fosse stato lasciato incustodito all'esterno dal proprietario del box (pag. 3);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i