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Ordinanza — n. 41230/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for repetitive claims regarding false generalities after marriage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for false generalities was incorrect because he used his married surname, claiming no false statements were made. The court rejected this as a repetitive argument already dismissed at the appellate level, noting that the marriage occurred after the alleged crime and thus facts were not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 495, comma 2, cod. pen.; Art. 364, comma 1, n. 2, c.p.p.: Repetitive arguments regarding the non-existence of a crime based on post-crime marital status changes are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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false generalities repetitive arguments inadmissible appeal marital surname criminal liability nuove nozze impedimento al matrimonio constatazione di matrimonio fittizio

Disposizioni normative citate

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Art. 495, comma 2, cod. pen.
Art. 364, comma 1, n. 2, c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESTER GEZIM nato il 27/08/1983 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi a) e c) dell'imputazione; Considerato che mediante entrambi i motivi proposti l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti l'insussistenza del reato ex art. 495, comma 2, cod. pen., perché non avrebbe dichiarato false generalità ai Pubblici Ufficiali presentandosi con il cognome acquisito per effetto del matrimonio; Rilevato che tali censure sono reiterative di quelle già correttamente disattese dalla Corte territoriale in virtù della circostanza - inerente accertamenti in fatto che si sottraggono ad ogni sindacato in questa sede di legittimità - che il matrimonio dell'imputato è avvenuto successivamente alla commissione dei fatti di reato (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso