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Ordinanza — n. 41229/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for lack of admissibility and logical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for aggravated assault, arguing the evidence was misinterpreted and the reasoning was flawed. The court rejected these claims, noting the defense failed to explain how alleged evidentiary errors would dismantle the logical inference of guilt based on multiple corroborating facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the grounds raised were already fully examined in the appellate judgment and do not present new, distinct legal issues requiring a separate review by the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility aggravated assault conviction logical reasoning standard evidence evaluation review procedural costs allocation Court of Cassation jurisdiction appellate judgment finality condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2013, Sacchettino
Ritenuto di non dover liquidare le spese in favore della parte civile le cui conclusioni non hanno fornito alcun apporto significativo per la decisione del ricorso (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2013, Sacchettino);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE OMAR nato a POPOLI il 06/06/1990 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; .A

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di lesioni aggravate; Considerato che l'unico motivo di ricorso reitera censure, già formulate con l'appello di appello, afferenti omessa o erronea valutazione delle prove poste a fondamento della decisione deducendo una serie di circostanze di fatto che restano sottratte, in presenza, come nella specie (pag. 9-14), di una motivazione non manifestamente illogica che ha fondato la decisione di colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa suffragate da plurimi riscontri, al sindacato di legittimità;

Considerato che con le conclusioni la difesa dell'imputato ha sottolineato nuovamente che vi sarebbe stato un travisamento delle risultanze probatorie rispetto alle dichiarazioni del coimputato Cavaliere senza spiegare la ragione per la quale ciò condurrebbe ad una disarticolazione del ragionamento inferenziale, fondato su numerose istanze di prove, dei giudici di merito; Rilevato che con memoria la parte civile ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e chiesto la liquidazione delle spese; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

Ritenuto di non dover liquidare le spese in favore della parte civile le cui conclusioni non hanno fornito alcun apporto significativo per la decisione del ricorso (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2013, Sacchettino);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nulla sulle spese di parte civile; Così