Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding blood trace evidence and statutory mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the conviction for burglary relied solely on a genetic profile match of blood traces found at the scene. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting the appellant failed to explain why such traces would not be present near the broken safe. Furthermore, the appeal regarding the denial of generic mitigating circumstances was dismissed because it did not address the specific statutory grounds for refusal or provide positive elements for the lower court's evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to substantiate the alleged violation with specific arguments or positive elements required by the law, particularly when the lower court has already identified the relevant statutory grounds for its decision.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEZIRI LAVDIM nato il 03/05/1976 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; CQ
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto in appartamento; Considerato che con il primo motivo di ricorso sono dedotti violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione poiché l'individuazione dell'imputato quale autore del furto sarebbe stata operata solo in virtù della corrispondenza con il profilo genotipico dello stesso delle tracce ematiche rinvenute in loco; Rilevata la manifesta infondatezza del motivo di ricorso poiché, a fronte di tale grave elemento indiziario a proprio carico, il ricorrente neppure deduce per quali altre ragioni tracce ematiche a sé riconducibili avrebbero potuto trovarsi in prossimità della cassaforte tranciata nell'appartamento dove è avvenuto il furto;
Rilevato che con il secondo motivo si contesta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche per la sola ragione che il fatto sarebbe grave in quanto avvenuto in un giorno festivo; Considerato che il motivo è inammissibile perché non si confronta con le ulteriori ragioni ostative individuate dalla Corte territoriale (pag. 4 ultimo capoverso) a fondamento dell'omessa concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. né vengono addotti elementi positivi specifici che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare a tal fine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos