Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating an already rejected mitigation argument without new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it merely reiterated an argument already rejected by the Court of Appeal of Milan. The appellant claimed the victim's verbal offense should have constituted a mitigating circumstance under Article 52 of the Penal Code, but the lower court correctly found no justification for the assault given the nature of the provocation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; Art. 52 cod. pen.: An appeal that merely reiterates a ground already rejected by the appellate court without presenting new facts or legal arguments is inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUCKA KLODIAN nato il 19/07/1989 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; >
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di lesioni aggravate; Considerato che con l'unico motivo di ricorso - neppure rubricato con il riferimento ad una delle ipotesi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. - l'imputato assume che erroneamente non è stata riconosciuta in proprio favore la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.; Rilevato che tale censura è meramente reiterativa di quella già formulata in appello e rispetto alla quale la Corte territoriale ha fornito, nel disattenderla, una motivazione non illogica, rilevando che la vittima dell'aggressione aveva offeso solo verbalmente il ricorrente che, dunque, non aveva alcun motivo di reagire scagliandosi contro di lui con un cacciavite (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i