Cassation court dismisses appeal regarding aggravated theft involving removal of anti-theft devices as violence against property.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that removing an anti-theft plate did not constitute violence against the merchandise itself, but the court rejected this based on established precedent. The decision relies on the principle that removing such devices transforms the object by stripping it of its essential protective component.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 2, n. 2 cod. pen.; Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.: The removal of an anti-theft device constitutes violence against the property because it objectively transforms the item by depriving it of its essential protective function.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILIE PAVEL LUCIAN nato il 06/04/1991 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; cQ
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato di capi di abbigliamento; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato denuncia, in primo luogo, l'inconfigurabilità dell'aggravante ex art. 625, comma 2, n. 2, cod. pen., la quale postulerebbe un'azione violenta diretta sulla cosa oggetto di sottrazione, e non su un'altra come, nella specie, la placca antitaccheggio, censura da ritenersi manifestamente infondata in virtù del principio, più volte espresso da questa Corte regolatrice, e correttamente applicato dalla pronuncia impugnata (pag. 3), per il quale, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res" che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (ex plurimis, Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Rv. 283971 - 01);
Rilevato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente contesta la ritenuta aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, censura che, tuttavia, non è stata proposta anche con l'atto d'appello, pur essendo stata considerata la stessa integrata già nella sentenza di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos