Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft due to inadmissible repetitive factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant reiterated identical complaints regarding the trial court's evaluation of witness testimony that were already rejected at the appellate level. The court ruled that these arguments lacked logical motivation and were therefore unchallengeable in this stage of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal reiterates factual complaints already dismissed by the lower court without new evidence or logical development, the appeal is inadmissible as it fails to meet the requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITI FABIO nato a PESCARA il 03/06/1976 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che, mediante l'unico motivo di ricorso, l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto analoghe a quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale, che ha posto in evidenza in forza di quali elementi l'individuazione dell'imputato quale autore del furto è stata effettuata attraverso la congiunta valutazione della deposizione dei testi D'Ortona e De Sanctis (pag. 3, penultimo capoverso della parte motiva);
Rilevato che la memoria depositata dal procuratore della parte ricorrente ha reiterato le medesime doglianze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso