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Ordinanza — n. 41224/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft due to inadmissible repetitive factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41224/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant reiterated identical complaints regarding the trial court's evaluation of witness testimony that were already rejected at the appellate level. The court ruled that these arguments lacked logical motivation and were therefore unchallengeable in this stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal reiterates factual complaints already dismissed by the lower court without new evidence or logical development, the appeal is inadmissible as it fails to meet the requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility repetitive factual arguments aggravated theft conviction witness testimony evaluation Italian Code of Criminal Procedure indennizzo del difensore d'ufficio spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITI FABIO nato a PESCARA il 03/06/1976 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che, mediante l'unico motivo di ricorso, l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto analoghe a quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale, che ha posto in evidenza in forza di quali elementi l'individuazione dell'imputato quale autore del furto è stata effettuata attraverso la congiunta valutazione della deposizione dei testi D'Ortona e De Sanctis (pag. 3, penultimo capoverso della parte motiva);

Rilevato che la memoria depositata dal procuratore della parte ricorrente ha reiterato le medesime doglianze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso