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Ordinanza — n. 41223/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal sentencing excessiveness due to lack of confrontation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41223/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for specific criminal offenses. The appellant argued that the sentence was excessive regarding recidivism and the balance with mitigating circumstances, but failed to engage with the detailed reasoning provided by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the lack of confrontation rendered the grievances incongruous and procedurally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis, comma 3, 625, n. 2-5, 61 n. 7 e 11 cod. pen.; When an appellant fails to confront the specific reasoning of the lower court regarding sentencing excessiveness, the grievances are deemed incongruous and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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criminal sentencing excessiveness recidivism aggravation mitigating circumstances balance lack of confrontation inadmissible appeal procedural incongruity Corte di Cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis, comma 3, cod. pen.
Art. 625, n. 2-5, cod. pen.
Art. 61, n. 7 e 11, cod. pen.
Art. 625-bis, cod. pen.
art. 625-bis cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVE PAOLO nato a ORTONA il 30/07/1980 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 624-bis, comma 3, 625, n. 2-5, 61 n. 7 e 11 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato sia in ordine al riconoscimento della recidiva che al bilanciamento compiuto tra detta circostanza e l'attenuante ex art. 625-bis cod.pen.; Rilevato che su entrambi gli aspetti, reiterativi di censure formulate con l'atto d'appello, vi è congrua motivazione da parte della Corte territoriale (pag. 4), con la quale il ricorrente omette completamente di confrontarsi, con conseguente inammissibilità delle censure (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i