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Ordinanza — n. 41222/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal fine for lack of logical error in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41222/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence and refused generic mitigating circumstances, but the court found no logical flaws in the decision. The court determined the penalty was correctly reduced under Article 62-bis of the Criminal Code, rendering the second ground for appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 363-bis cod. proc. pen.: An appeal against a criminal fine is inadmissible if the lower court's decision lacks a manifestly illogical evaluation of evidence or a distortion of decisive proof, and if the penalty was properly determined following statutory reductions.

Parole chiave

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criminal fine appeal inadmissible appeal manifestly illogical Article 62-bis reduction generic mitigating circumstances attenuazione della pena pentito sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 612 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 363-bis cod. proc. pen.
art. 62-bis cod.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSOUINI CHARKAOUI nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 01/06/2022 del GIUDICE DI PACE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Frosinone ha condannato 1sl ricorrente alla pena della multa di euro 400,00 per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 cod.pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta omessa o erronea valutazione delle prove poste a fondamento della decisione deducendo una serie di circostanze di fatto che restano sottratte, in presenza, come nella specie, di una motivazione non manifestamente illogica o affetta da travisamento di prove decisive, al sindacato di legittimità; Rilevato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio contestando la decisione impugnata di non riconoscergli le circostanze attenuanti generiche; Ritenuto tale motivo manifestamente infondato in quanto la pena è stata determinata previa riduzione ex art. 62-bis cod.pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso