Cassation court dismisses appeal on theft charges for manifestly unfounded procedural and evidentiary arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft in a residence. The appellant argued that the appellate court improperly refused a renewal of the trial proceedings and misused extrajudicial confessions. The court rejected these claims as manifestly unfounded, citing the exceptional nature of trial renewal and the valid admissibility of the defendant's prior statements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603 cod. pen.; Art. 62, 64 cod. pen.; The renewal of trial proceedings in an appeal is an exceptional institution requiring judicial discretion when the record is insufficient; extrajudicial confessions remain admissible if the witness is credible and the context supports their reliability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIERELLO UMBERTO nato a CAMPOBASSO il 02/08/1992 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto in abitazione; Considerato che con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art.603 cod. pen. poiché la Corte d'appello ha implicitamente disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e che tale doglianza è manifestamente infondata in virtù del principio per il quale la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01); Rilevato che il secondo motivo del ricorso, con il quale è dedotta la violazione degli artt. 62 e 64 cod. pen. rispetto ad un'assunta inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese al di fuori del processo dall'imputato alla persona offesa che lo stesso è meramente reiterativo di una censura, già formulata con l'atto d'appello, e risolta, con motivazione congrua, afferente la circostanza dirimente che le dichiarazioni erano state rese in un contesto extraprocessuale e dunque dovevano ritenersi pienamente utilizzabili, a un soggetto la cui deposizione è stata ritenuta attendibile in base ad una serie di indici concreti, valorizzati adeguatamente dalla Corte territoriale (pag. 3, 4 e 5);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d