Italian Court dismisses appeals against aggravated theft conviction for lack of specificity and merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Monterisi and Caporaso inadmissible, upholding their convictions for aggravated theft. The court rejected Monterisi's request for a new evidentiary review as it reiterated arguments already addressed by the appellate court with sufficient reasoning. Regarding Caporaso, the appeal was dismissed for lack of specificity concerning her criminal responsibility and found meritless regarding the excessive sentence, as the lower court correctly applied the commercial value standard for attempted theft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 2 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they lack specific grounds or if the first-instance court's reasoning on the commercial value of stolen goods in attempted theft is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTERISI RICCARDO nato a MODUGNO il 15/06/1978 CAPORASO ANGELA nato a BENEVENTO il 31/07/1981 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna dei ricorrenti per il reato di furto aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che i motivi del ricorso del MONTERISI si risolvono nella richiesta di una nuova rivalutazione del compendio probatorio e, oltre ad afferire a circostanze di fatto insuscettibili di sindacato in questa sede di legittimità, gli stessi reiterano censure già svolte con l'atto d'appello rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua;
Considerato che la CAPORASO con il primo motivo di ricorso lamenta illogicità di motivazione in punto di dimostrazione della responsabilità penale dell'imputata che sarebbe stata affermata per la sola presenza della stessa nel negozio con il correo MONTERISI, senza peraltro confrontarsi con la parte della motivazione della decisione impugnata nella quale, in maniera congrua, detta responsabilità è accertata in virtù dell'occultamento della merce sottratta da parte della della nella propria borsa, dacché ne deriva l'inammissibilità del motivo per carenza di specificità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che, mediante il secondo motivo, la stessa ricorrente CAPORASO lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio contestando la decisione della Corte territoriale di non riconoscerle l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.; Ritenuto tale motivo manifestamente infondato in quanto la motivazione fornita a riguardo dalla pronuncia impugnata si è conformata alla giurisprudenza di legittimità per la quale ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 cod. pen., nell'ipotesi di tentativo di furto, il danno stesso non va commisurato al prezzo di acquisto della merce, poiché la legge penale fa riferimento non già al costo, ma al valore commerciale dell'oggetto del reato al momento del fatto (Sez. 5, n. 2063 del 12/01/1994, Rv. 197273 - 01), sicché ciò rende ex se non manifestamente illogica tale motivazione che resta insindacabile in questa sede;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C