Criminal appeal dismissed for reiterative grounds; court upheld conviction for falsification of documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the evaluation of evidence were deemed merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court upheld the conviction for falsification of documents without re-examining the factual merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 482 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of those already rejected by the court of first instance or appeal, lacking any new argumentation to justify a re-examination of the case.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUASTINI FABIO nato a TRIESTE il 12/01/1968 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; a
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 482 cod. pen.; Considerato che, mediante entrambi i motivi proposti, l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese - con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità - dalla Corte territoriale che ha posto in evidenza, anche a prescindere dalle risultanze della prova con il teste Azzi, in modo persuasivo che l'unico soggetto interessato alla falsificazione era il GUASTINI in quanto titolare dell'impresa che avrebbe rischiato, altrimenti, di essere assoggettata a sanzioni amministrative a seguito di una verifica ispettiva (pag. 6-7);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso