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Ordinanza — n. 41217/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding aggravated theft of electricity and procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41217/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft of electricity. The appellant argued the aggravating circumstance was inapplicable and that the crime became a private prosecution offense, but the court found these claims manifestly unfounded based on established case law and the specific nature of the offense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 2 and n. 7 cod. pen.; The aggravating circumstance for theft of electricity applies when energy is disconnected via direct connection to the distribution network, causing necessary damage to cables, and the offense remains prosecutable ex officio under the specific aggravating circumstance regarding public utility.

Parole chiave

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theft of electricity aggravating circumstance direct connection prosecution ex officio inadmissible appeal private prosecution court costs querela

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; Considerato che con il primo motivo di ricorso è dedotta l'insussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; Considerato che con il primo motivo di ricorso è dedotta l'insussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n.
d.lgs. n. 150 del 2022

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012
quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, atteso che tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, dei cavi di rete (ex plurimis, Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HASSINE SALEM nato a MOKENINE ( TUNISIA) il 28/06/1951 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

3.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; Considerato che con il primo motivo di ricorso è dedotta l'insussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., censura da ritenersi manifestamente infondata in virtù del principio, più volte espresso da questa Corte regolatrice, e correttamente richiamato dalla pronuncia impugnata, per il quale, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, atteso che tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, dei cavi di rete (ex plurimis, Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Rv. 256190 - 01);

Ritenuto, in conseguenza della manifesta infondatezza del primo motivo che debba essere dichiarato inammissibile anche il secondo motivo di ricorso con il quale, sul presupposto della fondatezza del primo, si assumeva la decorrenza del termine di prescrizione del reato; Rilevato che, mediante il terzo motivo, il ricorrente deduce che il reato, a seguito della riforma realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela di parte, che non è mai stata presentata, con conseguente difetto di procedibilità dell'azione penale; Considerato che sulla fondatezza di tale motivo, sull'assunto che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), riguardi l'esposizione dei beni alla pubblica fede il procuratore del ricorrente ha articolato la propria memoria depositata in data 25 agosto 2023;

Ritenuto anche detto motivo manifestamente infondato poiché nella fattispecie per cui è processo ricorre, invece, la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.

7) cod. pen. della destinazione delle cose a pubblico servizio o a pubblica utilità, e dunque il reato è procedibile d'ufficio anche dopo l'indicata riforma; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.