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Ordinanza — n. 41216/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive arguments fail to challenge evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The defendant reiterated complaints regarding the trial court's assessment of evidence without presenting new grounds or logical flaws. Consequently, the conviction for the specified crimes stands, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based solely on the reiteration of arguments already dismissed by the court of first instance without new evidence or logical inconsistencies are inadmissible.

Parole chiave

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repetitive appeal arguments evidence evaluation review inadmissibility of appeal criminal liability confirmation court of cassation jurisdiction rinuncia al dibattimento orale risposta alla petizione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOVARO GIUSEPPE nato a BAGHERIA il 03/03/1974 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; .3,,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 612, 614, 582, 635 cod. pen.; Considerato che mediante entrambi i motivi proposti l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per i reati ascritti, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale (pag. 2-4); Rilevato che con le conclusioni scritte parte ricorrente si è limitata ad insistere per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso devo essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso