Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unsupported excessive punishment claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a generic and apodictic challenge to the excessive nature of the sentence. The appellant failed to substantiate this claim by engaging with the specific reasoning provided by the lower court regarding the criminal offense under Article 628 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 1, cod. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the complaint against the sentence is generic and lacks a necessary correlation with the specific reasons and motivation provided by the lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICANDIA SAVINO NICOLA nato a BARLETTA il 31/10/1967 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 628, comma 1, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso censura, in maniera apodittica e generica, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione a tal fine resa dalla decisione della Corte territoriale (pag.
2) e che ne deriva l'inammissibilità della censura perché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1