Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of non-punishability claim under Art. 131-bis Code of Penal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court correctly ruled that the ground of non-punishability under Article 131-bis of the Code of Penal Procedure was precluded. The appellant argued for non-punishability based on the minor nature of the offense, but the court noted the defendant had eight prior convictions, including five for property crimes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The ground of non-punishability for minor offenses under Article 131-bis of the Code of Penal Procedure is precluded when the accused has a history of habitual criminal conduct, rendering the claim inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGNA GAETANO nato a PALERMO il 28/04/1982 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; 6F
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso lamenta che non è stata dichiarata la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; Ritenuta tale doglianza manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto preclusa la possibilità - al di là della sussistenza degli altri presupposti applicativi richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. - di dichiarare il fatto non punibile in forza di detta norma in ragione dell'abitualità delle condotte delittuose dell'imputato che aveva otto precedenti a carico, dei quali cinque per reati contro il patrimonio (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso