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Ordinanza — n. 41211/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of correlation between late recidivism argument and first instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41211/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly address a recidivism claim raised in the second instance, but the court found this argument lacked necessary correlation with the first instance's reasoning. Consequently, the court ruled the complaint untimely and unrelated to the grounds of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised in the second instance do not correlate with the reasoning of the first instance decision, particularly when the argument is formulated late in the proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack correlation reasoning recidivism argument procedural timing correlation requirement revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIAVE' MAURO nato a ANDRIA il 21/08/1965 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; 4,3

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso censura omessa motivazione della decisione impugnata sulla deduzione, formulata con l'atto d'appello, in ordine alla carente motivazione nella decisione di primo grado sull'applicazione della contestata recidiva; Considerato che detto motivo non si confronta con la motivazione a tal fine resa dalla decisione della Corte territoriale, la quale ha ritenuto la tardività della doglianza, in quanto formulata solo nelle conclusioni dell'appello (pag. 4), dacché deriva l'inammissibilità della censura perché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso