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Ordinanza — n. 41210/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; procedural extinction renders judgment final immediately.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41210/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request on September 1, 2023. Although the underlying conviction for aggravated theft was confirmed by the Court of Appeal of Trieste, the withdrawal extinguished the procedural relationship immediately. Consequently, the judgment became final and binding upon the declaration of inadmissibility, resulting in the appellant's liability for court costs.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; withdrawal of cassation appeal validly filed constitutes exercise of a discretionary right, causing immediate extinction of the procedural relationship and resulting in the immediate res judicata of the contested judgment upon declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings res judicata cassation inadmissibility discretionary right inesigibile malgrado lesioni salute nonostante le contrarie riserve mediche motivi medici

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZARI LUIGI nato a VERONA il 09/12/1992 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; A

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che in data 1° settembre 2023 il procuratore del ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; Ritenuto che la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 -01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i