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Ordinanza — n. 41209/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming omitted generic mitigating circumstances under Art. 62-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41209/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Luca Nacar's appeal against a second-instance conviction for simple documentary bankruptcy inadmissible. Nacar argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances as required by Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that such circumstances do not constitute a right for the accused, allowing the trial judge to simply note the absence of positive elements warranting them.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The grant of generic mitigating circumstances does not constitute a right of the accused, permitting the court of first instance to merely observe the lack of positive elements justifying such mitigation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances documentary bankruptcy Article 62-bis Penal Code inadmissible appeal Italian criminal procedure consumo di canapa inchiesta per reati di droga spese per le indagini

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
semplice; Considerato che il NACAR lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il ricorso inammissibile, poiché la concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
semplice; Considerato che il NACAR lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il ricorso inammissibile, poiché la concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACAR LUCA nato a NAPOLI il 14/04/1969 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l'imputato aveva proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta documentale c.d. semplice; Considerato che il NACAR lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il ricorso inammissibile, poiché la concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. non integra un diritto dell'imputato, sicché il giudice di merito può limitarsi, come è avvenuto nella fattispecie in esame, ad evidenziare l'insussistenza agli atti di elementi positivi da valutare a tal fine; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1