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Ordinanza — n. 41208/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive sentencing due to generic and unsupported criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41208/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint criticized the excessive nature of the sentence without engaging with the specific reasoning provided by the lower court. The appellant's argument was deemed apodictic and generic, failing to establish a necessary correlation with the factual and legal bases of the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod.pen.; Art. 625 n. 2 cod.pen.: An appeal is inadmissible if the complaint is generic and fails to confront the specific reasoning of the lower court, lacking the necessary correlation with the grounds of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive sentencing generic complaint lack of correlation procedural dismissal criminal appeal Cassation review allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod.pen.
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod.pen., aggravato ex art.
Art. 625 n. 2 cod.pen.
624 cod.pen., aggravato ex art. 625 n. 2 cod.pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso censura, in maniera apodittica e generica, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione a tal fine resa dalla decisione della Corte territoriale (pag.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
2): ne deriva l'inammissibilità della censura perché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
art. 624 cod.pen
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod.pen., aggravato ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
2): ne deriva l'inammissibilità della censura perché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA MASSIMO nato a FOGGIA il 07/05/1973 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod.pen., aggravato ex art. 625 n. 2 cod.pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso censura, in maniera apodittica e generica, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione a tal fine resa dalla decisione della Corte territoriale (pag. 2): ne deriva l'inammissibilità della censura perché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1