Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence violates statutory minimums due to revealed intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Giacomo Mirko inadmissible regarding a conviction for theft. The appellant argued that the sentence exceeded statutory minimums without justification, citing the 'revealed intent' under Article 133 of the Penal Code. The court rejected this claim, finding the deviation from the minimum was insignificant and the punishment congruous due to the high intensity of the revealed intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: A sentence exceeding the statutory minimum is valid if the deviation is insignificant and justified by the intensity of the revealed intent of the offender.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO MIRKO nato a TERMOLI il 16/07/1982 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso sono dedotti violazione dell'art.133 cod. pen. e vizio di motivazione per l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio superiore ai minimi edittali senza che, ad avviso del ricorrente, ciò possa essere giustificato dal riferimento alla congruità ai paramenti ex art. 133 cod. pen. e al "dolo palesato" dall'imputato; Ritenuto il motivo manifestamente infondato poiché il giudice di merito si è discostato dal minimo edittale in maniera non significativa, ed è pertanto congrua la motivazione riferita al "dolo palesato" dal DI GIACOMO, motivazione da intendersi integrata, peraltro, per relationem rispetto a quella presupposta sull'affermazione della sua responsabilità penale che ha fatto emergere un dolo di peculiare intensità;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il