Cassation annuls non-proceeding due to lack of private prosecution requirement under Cartabia reform for aggravated theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision declaring the case non-proceedible due to prescription. The prosecution argued that recidiva and interruption of prescription should have prevented the statute of limitations from expiring, while the lower court relied on the new Cartabia reform requiring a formal complaint for aggravated theft. The Court found no formal complaint existed, rendering the crime unprosecutable, and dismissed the appeal because the annulment would not change the final outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 n. 7 cod. pen.; d.lgs. 150/2022: The Court holds that aggravated theft is prosecutable only upon private complaint unless the victim is incapacitated or specific aggravating circumstances exist, and the absence of a formal complaint renders the crime unprosecutable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: NICOLAE VASILE nato il 02/10/1983 TACO DRITAN nato a TIRANA( ALBANIA) il 27/09/1994 avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di LARINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Pubblico Ministero presso la Corte di Appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Larino, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Nicolae Vasile e Taco Dritan per il reato di furto aggravato, perché estinto per intervenuta prescrizione; - Il Pubblico Ministero, con il primo ed unico motivo di ricorso, denunzia violazione di legge in ordine alla dichiarazione di non doversi procedere, posto che le conclusioni cui giungeva il giudice di merito sono prive di fondamento. In particolare, la pubblica accusa lamentava che nella sentenza impugnata non venivano considerati né gli effetti interruttivi né l'aumento dovuto alla contestata recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen.; - Rilevato che non è ancora decorso il tempo necessario al compimento della prescrizione per il delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. perché, considerata la contestata recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. e l'aumento che il giudice può operare qualora, ex art. 63 comma 4 cod. pen., concorrano più circostanze aggravanti ad effetto speciale, il termine massimo di prescrizione, tenuto conto delle interruzioni di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen., si protrae ben oltre il 2024 (fatto commesso il 9.05.2013); - Rilevato che, in ogni caso, con l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, è mutato il regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.
1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". - Dagli atti del fascicolo non risulta alcuna querela sporta dalla persona offesa - che ha presentato una mera denunzia orale, priva di qualsiasi volontà punitiva - come comunicato e documentato dalla Procura di Repubblica di Larino, su richiesta di questo ufficio. - Costituisce indirizzo consolidato di questa Corte che tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (sez.3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv.276274; sez.
U n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv.2030939); e tale interesse, strumentale ad un risultato anche praticamente favorevole, non è ravvisabile, dal momento che l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito dovrebbe condurre, in ogni caso, all'esito finale divisato con la presente pronuncia; Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., stante vieppiù la ragionevole fondatezza dei motivi di ricorso del pubblico ministero, il reato deve essere dichiarato estinto per mancanza della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il 13 settembre 2023 Il conigli