Cassation appeal dismissed for lack of legal grounds as only violation of law is admissible for peace court appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a lack of motivation, which is not a permissible basis for cassation in this context. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for the crime of false accusation under Article 582 of the Penal Code. The court ruled that appeals against peace court judgments in second instance can only be filed for violation of law, explicitly excluding complaints regarding the absence of reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes are admissible solely for violation of law, excluding complaints of lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCLANO ALESSIO nato a ORBETELLO il 08/08/1975 avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che l'imputato Sciano Alessio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che ne ha confermato la condanna, inflitta in primo grado dal giudice di pace, per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente espressamente lamenta "mancanza di motivazione" del provvedimento impugnato, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il