Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic complaints regarding burglary location facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Sirchia Rosario inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding that the burglary occurred in a private residence, arguing the reasoning was illogical. The court rejected this as a mere complaint on facts without engaging with the established legal criteria for a private dwelling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 624-bis c.p.: An appeal based solely on generic complaints regarding factual assessments or the application of legal criteria to established facts is inadmissible in proceedings for the protection of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRCHIA ROSARIO nato a BIETHIGHEIM-BISSINGEN( GERMANIA) il 05/04/1982 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che l'imputato Sirchia Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ne ha riformato la condanna per il reato di cui all'art. 110, 624 bis, escludendo la contestata aggravante e rideterminandone la pena; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso che contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di reato che viene ascritta all'imputato - con particolare riferimento al luogo destinato a privata dimora, elemento costitutivo di cui all'art. 624 bis cod. pen. - è generico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni il ricorso non si confronta (pag. 2 sentenza impugnata, che richiama quella di primo grado, pagg. 3 e 4, ove è rimarcato che il furto è stato commesso in un fabbricato pacificamente destinato ad abitazione, a nulla rilevando che fossero in corso lavori di ristrutturazione), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed infine è manifestamente infondato, rammentandosi che "ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato" (Cass. sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421) e tale deve intendersi l'alloggio momentaneamente destinatario di un intervento edilizio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de