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Ordinanza — n. 41202/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41202/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41202/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARIO MARIANNA nato a ALCAMO il 23/04/1976 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12558/2023 Rilevato che l'imputata Marianna Vario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani di condanna per il reato di cui all'art. 90 co.2 D.P.R. 570/1960; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la ricorrente deduce violazione di legge ed inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 507 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41202/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 90 co.2 D.P.R. 570/1960; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la ricorrente deduce violazione di legge ed inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 507 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez.

Parole chiave

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procedimento in contumacia obbligo di testimoniare documenti mancanti lacune probatorie esclusione del testimone prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
276430); che l'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARIO MARIANNA nato a ALCAMO il 23/04/1976 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12558/2023 Rilevato che l'imputata Marianna Vario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani di condanna per il reato di cui all'art. 90 co.2 D.P.R. 570/1960; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la ricorrente deduce violazione di legge ed inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 507 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez.

U, n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907; Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Rv. 276217; Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019 Rv. 276430); che l'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma costituisce mera irregolarità, non essendo la stessa affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'escussione di un teste, "anticipata" rispetto al termine di acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato (Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, Rv. 260871);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023