Italian Court dismisses appeal as generic complaints on sentencing and facts violate admissibility rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued against the conviction for specific crimes and the sentencing, claiming logical flaws and procedural violations. The court rejected these claims because they were merely generic complaints reiterating issues already examined by the lower court without providing specific legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and not constitute mere complaints on facts or generic legal errors; generic complaints on sentencing or factual reconstruction are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUCCHESE VITO nato a PALERMO il 06/01/1974 LUCCHESE FRANCESCO nato a PALERMO il 24/07/1986 MIRABILE GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/11/1986 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che gli imputati Lucchese Vito, Lucchese Francesco e Mirabile Giuseppe ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582, 585, 612 comma 2 cod. pen.;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 582 e 612 cod. pen. e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. sono generici - perché meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente esaminati dalla sentenza impugnata, con la quale difetta qualsiasi specifico confronto - e non sono comunque consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed intesi ad invitare la Corte ad una inammissibile incursione nella ricostruzione delle prove, prerogativa esclusiva del giudice di merito;
Ritenuto che il terzo e quarto motivo di ricorso che lamentano l'erronea applicazione di legge in relazione all'art. 132, 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. sono parimenti generici, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pag. 10 e 11 della sentenza impugnata a riguardo dell'intensa gravità dei fatti ed al pregiudizio fisico e psichico cagionato alla persona offesa);
Ritenuto che il quinto motivo che lamenta, peraltro sempre in modo generico e con enunciati di puro stile, l'erronea applicazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 6 della sentenza impugnata che ne ha negato la riconoscibilità, avuto riguardo alle significative modalità dell'azione e delle motivazioni che le hanno determinate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.