Ordinanza — n. 41196/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Pubblico Ministero presso la Corte di Appello di Messina ricorre avverso la sentenza della stessa Corte, che, assolvendo gli imputati, ha riformato la pronunzia di primo grado, con la quale gli stessi erano stati ritenuti responsabili del delitto dì falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici; - che, con i motivi di ricorso, il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio; - osservato che i reati ascritti agli imputati sono estinti per intervenuta prescrizione ed il termine massimo di prescrizione, per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen., in riferimento all'art.476 comma 1 cod. pen., contestato come commesso nell'anno 2014, era ormai maturato al tempo di proposizione del ricorso per cassazione del pubblico ministero, datato 2 febbraio 2023; - rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità, ogni parte processuale deve vantare un interesse all'impugnazione e, in particolare, quella del pubblico ministero deve avere per effetto potenziale la produzione di un risultato concreto e processualmente vantaggioso, che non può consistere nell'aspirazione ad ottenere il mero riconoscimento dell'osservanza della legge nella contestuale presenza di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, ormai definitivamente perfezionatasi, salva l'indicazione di un obbiettivo diverso, esterno al processo ma pur sempre meritevole di apprezzamento (come, ad esempio, l'affermazione dei presupposti per l'attivazione di un procedimento disciplinare o di un procedimento amministrativo di natura sanzionatoria), che i motivi di ricorso hanno comunque l'onere di specificare (arg. da Cass. sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, P.G. in proc.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 479 cod. pen; Ordinanza — n. 41196/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 479 cod. pen., in riferimento all'art.476 comma 1 cod. pen., contestato come commesso nell'anno 2014, era ormai maturato al tempo di proposizione del ricorso per cassazione del pubblico ministero, datato 2 febbraio 2023; - rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità, ogni parte processuale deve vantare un interesse all'impugnazione e, in particolare, quella del pubblico ministero deve avere per effetto potenziale la produzione di un risultato concreto e processualmente vantaggioso, che non può consistere nell'aspirazione ad ottenere il mero riconoscimento dell'osservanza della legge nella contestuale presenza di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, ormai definitivamente perfezionatasi, salva l'indicazione di un obbiettivo diverso, esterno al processo ma pur sempre meritevole di apprezzamento (come, ad esempio, l'affermazione dei presupposti per l'attivazione di un procedimento disciplinare o di un procedimento amministrativo di natura sanzionatoria), che i motivi di ricorso hanno comunque l'onere di specificare (arg. da Cass. sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, P.G. in proc.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: RIZZO NERVO CARMELO nato a TORTORICI il 26/03/1951 CONTIGUGLIA ROSARIO MARIA AGATINO nato a TORTORICI il 05/02/1961 CONTI MICA SEBASTIANO nato a TORTORICI il 24/05/1976 FOTI ANTONELLA nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 21/07/1979 PARASILITI VALENTINA ROSARIA nato a PATTI il 07/10/1984 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Pubblico Ministero presso la Corte di Appello di Messina ricorre avverso la sentenza della stessa Corte, che, assolvendo gli imputati, ha riformato la pronunzia di primo grado, con la quale gli stessi erano stati ritenuti responsabili del delitto dì falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici; - che, con i motivi di ricorso, il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio; - osservato che i reati ascritti agli imputati sono estinti per intervenuta prescrizione ed il termine massimo di prescrizione, per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen., in riferimento all'art.476 comma 1 cod. pen., contestato come commesso nell'anno 2014, era ormai maturato al tempo di proposizione del ricorso per cassazione del pubblico ministero, datato 2 febbraio 2023; - rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità, ogni parte processuale deve vantare un interesse all'impugnazione e, in particolare, quella del pubblico ministero deve avere per effetto potenziale la produzione di un risultato concreto e processualmente vantaggioso, che non può consistere nell'aspirazione ad ottenere il mero riconoscimento dell'osservanza della legge nella contestuale presenza di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, ormai definitivamente perfezionatasi, salva l'indicazione di un obbiettivo diverso, esterno al processo ma pur sempre meritevole di apprezzamento (come, ad esempio, l'affermazione dei presupposti per l'attivazione di un procedimento disciplinare o di un procedimento amministrativo di natura sanzionatoria), che i motivi di ricorso hanno comunque l'onere di specificare (arg. da Cass. sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, P.G. in proc.
Mangiafico, Rv. 247971; sez. U n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093); - ritenuto, pertanto, che il ricorso del pubblico ministero, in difetto di tali elementi, debba essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 settembre