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Ordinanza — n. 41195/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41195/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding damage repair and an exemption due to minor offense severity, but the court found these grounds generic and lacking specific factual support. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments failed to meet procedural requirements for effective judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints or arguments lacking precise factual elements do not allow the appellate court to exercise its supervisory function and result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstance minor offense exemption procedural requirements testimonianza della vittima altri capi d'accusa testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 62 n. 6 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 08/02/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROCHICCO VITTORIO nato a TARANTO il 19/10/1977 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Mastrochicco Vittorio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è generico, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) ed è anche manifestamente infondato, posto che "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso" (Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 08/02/2018 Ud., Rv. 273021); nel caso di specie, la Corte di merito correttamente ha chiarito non esservi prova di un integrale e tempestivo ristoro, eseguito peraltro prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, senza che il motivo di ricorso vi si confronti efficacemente;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e non illogica - v. pag. 4, a riguardo della discreta gravità del fatto e dei precedenti penali del prevenuto - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa