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Ordinanza — n. 41193/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41193/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIDI REDOUANE nato il 18/02/1979 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che l'imputato Hamidi Redouane ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla errata valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile per carenza d'interesse e totale aspecificità, in quanto censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede, ex art. 625 n. 7 cod. pen., in realtà mai contestata, così tendendo pertanto all'ottenimento di enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente;

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41193/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla errata valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile per carenza d'interesse e totale aspecificità, in quanto censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede, ex art. 625 n. 7 cod. pen., in realtà mai contestata, così tendendo pertanto all'ottenimento di enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente;

Parole chiave

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impiego illecito di valori patrimoniali illecita decodificazione di offerte in codice abuso di un impianto per l'elaborazione di dati tentata truffa danno patrimoniale procurato con astuzia prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
1 della sentenza impugnata); e, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il motivo di ricorso non è consentito dalla legge, perché vizio comunque non incluso tra i motivi di appello, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIDI REDOUANE nato il 18/02/1979 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che l'imputato Hamidi Redouane ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla errata valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile per carenza d'interesse e totale aspecificità, in quanto censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede, ex art. 625 n. 7 cod. pen., in realtà mai contestata, così tendendo pertanto all'ottenimento di enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'eccessività della pena inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è indeterminato - perché non enuncia le ragioni alla base dell'auspicato vizio della motivazione - e comunque manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in modo adeguato, evidenziando come la stessa sia stata contenuta nel minimo edittale vigente al momento del fatto (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); e, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il motivo di ricorso non è consentito dalla legge, perché vizio comunque non incluso tra i motivi di appello, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (pag. 1 sent. impugnata, che ha richiamato le ragioni di censura, tra le quali non figura quella che si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così