Ordinanza — n. 41192/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAS VI AHMED nato il 13/09/1972 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Gasvi Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata circostanza aggravante dell'uso di violenza sulle cose ex art. 625 n. 2 cod. pen., oltre a risultare generico, perché riproduttivo di profili di censura (possesso di "utensili" non idoneo ad accertare un eventuale danno alla res) già vagliati e disattesi correttamente dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, posto che "la circostanza aggravante dell'uso di violenza sulla cosa sussiste nel delitto di furto tentato ancorchè la violenza non sia stata realizzata ma sia certo che, se il reato fosse stato consumato, la cosa sarebbe stata danneggiata o trasformata o ne sarebbe stata mutata la destinazione" (Cass. sez. 2 n. 5696 del 26/05/1972, Nicolosi, Rv. 121873); nel caso di specie, la Corte di merito ha ben chiarito che, stanti le modalità della condotta, non sussistano dubbi circa l'impiego che il ricorrente avrebbe fatto degli arnesi rinvenuti nella sua disponibilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41192/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 2 cod. pen., oltre a risultare generico, perché riproduttivo di profili di censura (possesso di "utensili" non idoneo ad accertare un eventuale danno alla res) già vagliati e disattesi correttamente dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, posto che "la circostanza aggravante dell'uso di violenza sulla cosa sussiste nel delitto di furto tentato ancorchè la violenza non sia stata realizzata ma sia certo che, se il reato fosse stato consumato, la cosa sarebbe stata danneggiata o trasformata o ne sarebbe stata mutata la destinazione" (Cass. sez. 2 n. 5696 del 26/05/1972, Nicolosi, Rv. 121873); nel caso di specie, la Corte di merito ha ben chiarito che, stanti le modalità della condotta, non sussistano dubbi circa l'impiego che il ricorrente avrebbe fatto degli arnesi rinvenuti nella sua disponibilità;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAS VI AHMED nato il 13/09/1972 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Gasvi Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata circostanza aggravante dell'uso di violenza sulle cose ex art. 625 n. 2 cod. pen., oltre a risultare generico, perché riproduttivo di profili di censura (possesso di "utensili" non idoneo ad accertare un eventuale danno alla res) già vagliati e disattesi correttamente dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, posto che "la circostanza aggravante dell'uso di violenza sulla cosa sussiste nel delitto di furto tentato ancorchè la violenza non sia stata realizzata ma sia certo che, se il reato fosse stato consumato, la cosa sarebbe stata danneggiata o trasformata o ne sarebbe stata mutata la destinazione" (Cass. sez. 2 n. 5696 del 26/05/1972, Nicolosi, Rv. 121873); nel caso di specie, la Corte di merito ha ben chiarito che, stanti le modalità della condotta, non sussistano dubbi circa l'impiego che il ricorrente avrebbe fatto degli arnesi rinvenuti nella sua disponibilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Pr